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giovedì 15 marzo 2012

Elsa Fornero al tavolo coi Sindacati per la modifica dell'art.18


Mi sembra opportuno, prima di iniziare questo articolo, riportare in questo post di che cosa tratta l’art.18 dello statuto del Lavoro(articolo 18.)
 


ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro.
Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma precedente.
In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 del codice civile.
Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione.
Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata.
Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo camma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

 
 
Come avrete capito dalla lettura dell’ormai famoso art.18 tratta della tutela del lavoratore per il reintegro dello stesso.
 
 
Il Ministro del Welfare Elsa Fornero, sta trattando con i sindacati sulla riforma dell’art.18. Vorrei aprire e chiudere una parentesi sul significato di Welfare: è un sistema di norme con il quale lo Stato cerca di eliminare le diseguaglianze sociali ed economiche fra i cittadini, aiutando in particolar modo i ceti meno abbienti tramite interventi su
- Assistenza sanitaria.
- Pubblica istruzione.
- Indennità di disoccupazione, sussidi familiari, in caso di accertato stato di povertà o bisogno.
- Accesso alle risorse culturali (biblioteche, musei, tempo libero).
- Assistenza d'invalidità e di vecchiaia.
- Difesa dell'ambiente naturale
- Controllo del pagamento delle giuste tasse
 
 
Dopo questa digressione prometto di parlarvi solo della proposta di Elsa Fornero sulla modifica che il Governo Monti vuole apportare al suddetto articolo dello Statuto dei lavoratori. La proposta tratta del diritto al reintegro solo nel caso in cui il licenziamento sia definito discriminatorio. Nel caso di licenziamenti per motivi economici, invece il lavoratore avrebbe diritto solo a un piccolo indennizzo. Se i motivi sono disciplinari dovrebbe essere il giudice a decidere sul possibile reintegro o sull’indennizzo. 
 
In buona sostanza non esisteranno più tutele giuridiche per i lavoratori licenziati per motivi economici o disciplinari. Ma in teoria tutti i licenziamenti dovranno essere sottoposti al controllo dei sindacati.
 
La questione è grave, in quanto è facile per le imprese, in questo periodo dichiarare difficoltà economiche per giustificare il licenziamento di un dipendente e questo non avrà diritto di appello.
 
Di fronte a questa proposta pare che i sindacati si siano aperti al dialogo, quindi presumo che in un modo o nell’altro, questo governo riuscirà a modificare anche l’art.18, intoccabile per la tutela del lavoratore. Vi aggiornerò appena avrò ulteriori informazioni in proposito, ma non si può stare zitti a guardare mentre manipolano le nostre vite, ragazzi aprite gli occhi.
 
ELSA FORNERO

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